Improvvisi danni al tetto di un’abitazione, in questo caso un condominio, dovuti a condizioni metereologiche o danni inaspettati, destano sempre dubbi su chi deve pagare le spese per il rifacimento tetti di un edificio.
Secondo l’articolo 1117 c.c., il tetto dev’essere considerato un bene di proprietà comune. Solamente una diversa indicazione del titolo può far concludere diversamente. In questo contesto è bene ricordare che se un bene è di tutti, tutti devono partecipare alle spese per la sua manutenzione e conservazione.
Nel momento in cui sono presenti infiltrazioni di acqua ed essa causa danni agli appartamenti, la spesa per il rifacimento del tetto viene suddivisa per tutti i condomini dell’edificio. Il prezzo però si differenzia in base ai millesimi di proprietà di ogni abitante, che esso si trovi ai piani più bassi o abbia esclusivamente un magazzino in questo immobile. A pagare i danni è però anche il condomino che ha subito il danno, che è nello stesso tempo danneggiante e danneggiato. Di conseguenza, il danneggiato riceverà un risarcimento diminuito della quota a lui spettante.
Quando occorre effettuare lavori di manutenzioni al tetto, la spesa viene suddivisa tra i proprietari degli appartamenti, ma in che percentuale?
Tetto di proprietà del condominio: come abbiamo detto, nella maggior parte dei casi il tetto di un condominio è di proprietà di tutti i condomini. In questo caso tutte le spese verranno suddivise in base i millesimi di proprietà di ogni condomino. In un “supercondominio” (ossia di un condominio costituito da più edifici), a pagare le spese sono solo i condomini che si trovano sotto quel tetto.
Tetto di proprietà di un solo condomino: è anche possibile però che il costruttore abbia venduto la proprietà del tetto ad un unico condomino o che si sia riservato la proprietà del tetto. In questo caso le spese di manutenzione e rifacimento del tetto si ripartiscono in questo modo:
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